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Molto spesso ci si chiede quali possano essere gli strumenti più efficaci da utilizzare per poter pianificare, gestire e quindi anche tutelare e proteggere il proprio patrimonio, accrescendone il suo valore nel tempo. Tra quelli più efficienti vi rientra sicuramente il trust. Ma cos'è e come funziona questo strumento? Bisogna innanzitutto specificare che il trust, di origine anglosassone, è entrato a far parte dell'ordinamento giuridico italiano a partire dal 1° gennaio 1992 a seguito della ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985. Si tratta di un istituto giuridico attraverso cui una persona fisica o giuridica, detta disponente o settlor, pone beni o diritti sotto il controllo di un amministratore, detto trustee, al fine di gestirli nell'interesse di uno o più beneficiari o per una specifica finalità. I beni del trust non possono essere nemmeno sequestrati o pignorati per debiti personali dei beneficiari, possono però essere soggetti a revocatoria ordinaria o fallimentare nei termini ordinari, qualora il soggetto che li conferisce sia aggredibile dai propri creditori. Inoltre, questo istituto giuridico sopravvive al disponente e tutela i beni da comportamenti pregiudizievoli da parte dei beneficiari, in particolare dei soggetti deboli. Come già anticipato in precedenza, sono diversi i soggetti coinvolti all'interno del trust e si distinguono in: A questo punto verrebbe da chiedersi se la figura del beneficiario sia obbligatoria. La risposta è negativa e, nel caso in cui non venga designato alcun beneficiario, è possibile parlare di trust di scopo. Il trust di scopo può avere uno scopo caritatevole caratterizzato dall’intento di favorire l’intera società o una parte di essa. Un trust di scopo avente ad oggetto, per esempio, una collezione di opere d’arte potrebbe dover, quindi, valorizzare il mantenimento e la gestione della stessa a favore della comunità. Queste tipologie di trust, qualora lo si voglia, possono assumere la qualifica di trust-onlus, beneficiando in tal caso della disciplina fiscale prevista per tali enti. Essendo uno strumento versatile, il trust può essere di diverse tipologie: Dal punto di vista giuridico il trust non possiede personalità giuridica autonoma, perché è un atto giuridico, mentre dal punto di vista fiscale è inquadrato come soggetto IRES. Dunque lo stesso “esiste” soltanto attraverso il suo trustee e quindi tutti i beni del trust sono formalmente intestati a nome del trustee. Oggi la fiscalità del trust, anche a seguito della recente posizione dell’Agenzia delle Entrate con una sua circolare 34/E del 20 ottobre 2022, è piuttosto ben delineata e comporta dei vantaggi interessanti , anche nell’ambito della pianificazione patrimoniale e successoria delle famiglie. Come previsto anche dall'articolo 2 della Convenzione dell'Aja "il trustee è investito del potere ed onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge". Per concludere è necessario affrontare l’argomento della nullità del trust. Sebbene la Convenzione dell’Aja sostenga il principio di conservazione, il trust potrebbe essere considerato nullo se creato per compiere azioni illecite, come l’evasione fiscale o la frode, se contrario alla legge o istituito mediante coercizione, frode o violenza, oppure se la perdita del controllo dei beni del settlor è solo apparente. Dunque, vista la complessità dell’argomento, è opportuno affidarsi a professionisti e trustee preparati e conoscitori della materia, al fine di essere sicuri che le proprie volontà siano effettivamente rispettate e tutelate correttamente.Trust: in cosa consiste?
Un po' come accade tra il testatore e l’esecutore testamentario, il trust è considerato un "rapporto di affidamento" che, proprio per tale ragione, si fonda su caratteristiche come:I soggetti del Trust
Diverse tipologie di Trust:
Gli aspetti giuridici e fiscali del Trust nel nostro ordinamento
Ha l'obbligo, quindi, di "mantenere un rendiconto e registrazioni accurate della propria gestione" (Art. 21, Legge di Jersey) fornendo un report annuale chiaro, vero e corretto ed all'interno del quale siano contenuti, ad esempio, documenti quali lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico ed eventuali altre note contenenti tutti gli elementi utili alla comprensione dei dati ed i criteri utilizzati per la valorizzazione dei beni contenuti nel trust. Nel caso in cui il report non venga presentato nei termini e nelle modalità prescritte, il Giudice o altro soggetto previsto nell’atto istitutivo, potrebbe addirittura avere il potere di revocare il trustee dal suo ufficio.
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