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Trust: di cosa si tratta?

Molto spesso ci si chiede quali possano essere gli strumenti più efficaci da utilizzare per poter pianificare, gestire e quindi anche tutelare e proteggere il proprio patrimonio, accrescendone il suo valore nel tempo. Tra quelli più efficienti vi rientra sicuramente il trust.

Ma cos'è e come funziona questo strumento?

Trust: in cosa consiste?

Bisogna innanzitutto specificare che il trust, di origine anglosassone, è entrato a far parte dell'ordinamento giuridico italiano a partire dal 1° gennaio 1992 a seguito della ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985. Si tratta di un istituto giuridico attraverso cui una persona fisica o giuridica, detta disponente o settlor, pone beni o diritti sotto il controllo di un amministratore, detto trustee, al fine di gestirli nell'interesse di uno o più beneficiari o per una specifica finalità.
Un po' come accade tra il testatore e l’esecutore testamentario, il trust è considerato un "rapporto di affidamento" che, proprio per tale ragione, si fonda su caratteristiche come:

  • la fiducia
  • la versatilità: l’atto giuridico viene elaborato per essere "cucito" su misura di chi istituisce il trust, tenendo conto delle necessità e degli obiettivi del settlor e dei beneficiari e perseguendo scopi meritevoli di tutela, così come stabilito dall’art. 1322 c.c.
  • l'autonomia patrimoniale: i beni del trust rappresentano una massa a se stante e rimangono "segregati" (segregazione patrimoniale) al suo interno fino alla sua estinzione. In sostanza, formano un patrimonio separato e non sono soggetti alle pretese dei creditori personali del trustee, non rientrano nell'asse familiare e successorio del trustee, sono al riparo da eventuali pretese da parte dei creditori del settlor/disponente e sono al riparo da eventuali pretese da parte dei creditori dei beneficiari fino a quando questi non ricevono detti beni con successivo passaggio dal trustee.

I beni del trust non possono essere nemmeno sequestrati o pignorati per debiti personali dei beneficiari, possono però essere soggetti a revocatoria ordinaria o fallimentare nei termini ordinari, qualora il soggetto che li conferisce sia aggredibile dai propri creditori. Inoltre, questo istituto giuridico sopravvive al disponente e tutela i beni da comportamenti pregiudizievoli da parte dei beneficiari, in particolare dei soggetti deboli.

I soggetti del Trust

Come già anticipato in precedenza, sono diversi i soggetti coinvolti all'interno del trust e si distinguono in:

  •  Settlor (o disponente): è la persona che istituisce il trust, stabilendone le regole, e che conferisce solitamente anche i beni e/o diritti al suo interno.
  • Trustee: è colui al quale il settlor affida i beni e/o diritti al fine di amministrarli secondo le regole disciplinate nell’atto di trust. Il trustee può essere rappresentato da una persona fisica, da un'associazione o da una società. Oltre ad amministrare il trust, ha anche il dovere di presentare un report annuale, ovvero una rendicontazione di tutte le attività svolte nel corso dell’anno.
  • Protector (guardiano): non è, solitamente, una figura obbligatoria ai fini della validità del trust, ma può essere individuata con l’obiettivo di controllare e sorvegliare che l'operato del trustee venga svolto correttamente. Al protector possono essere conferiti il potere di prendere decisioni in particolari circostanze (potere decisionale), così come di limitare alcune azioni (potere di veto). Può, ad esempio, spettare anche a lui il compito di effettuare modifiche alla categoria dei beneficiari.
  • Beneficiari: sono le persone, tipicamente fisiche, ma anche giuridiche, che il disponente indica come destinatari di un vantaggio, sia esso relativo al conseguimento dei redditi dei beni in trust, che all’assegnazione in tutto o in parte del patrimonio.

A questo punto verrebbe da chiedersi se la figura del beneficiario sia obbligatoria. La risposta è negativa e, nel caso in cui non venga designato alcun beneficiario, è possibile parlare di trust di scopo. Il trust di scopo può avere uno scopo caritatevole caratterizzato dall’intento di favorire l’intera società o una parte di essa. Un trust di scopo avente ad oggetto, per esempio, una collezione di opere d’arte potrebbe dover, quindi, valorizzare il mantenimento e la gestione della stessa a favore della comunità. 

Queste tipologie di trust, qualora lo si voglia, possono assumere la qualifica di trust-onlus, beneficiando in tal caso della disciplina fiscale prevista per tali enti.

Diverse tipologie di Trust:

Essendo uno strumento versatile, il trust può essere di diverse tipologie:

  1.  I Fixed trusts
  2.  I Discretionary trusts
  3.  I trusts di scopo (purpose trusts).
  4. Gli Asset Protection trusts
  5.  I Business trusts
  6. I Protective e Spendthrift trusts

Gli aspetti giuridici e fiscali del Trust nel nostro ordinamento

Dal punto di vista giuridico il trust non possiede personalità giuridica autonoma, perché è un atto giuridico, mentre dal punto di vista fiscale è inquadrato come soggetto IRES. Dunque lo stesso “esiste” soltanto attraverso il suo trustee e quindi tutti i beni del trust sono formalmente intestati a nome del trustee.

Oggi la fiscalità del trust, anche a seguito della recente posizione dell’Agenzia delle Entrate con una sua circolare 34/E del 20 ottobre 2022, è piuttosto ben delineata e comporta dei vantaggi interessanti , anche nell’ambito della pianificazione patrimoniale e successoria delle famiglie.

Come previsto anche dall'articolo 2 della Convenzione dell'Aja "il trustee è investito del potere ed onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge".
Ha l'obbligo, quindi, di "mantenere un rendiconto e registrazioni accurate della propria gestione" (Art. 21, Legge di Jersey) fornendo un report annuale chiaro, vero e corretto ed all'interno del quale siano contenuti, ad esempio, documenti quali lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico ed eventuali altre note contenenti tutti gli elementi utili alla comprensione dei dati ed i criteri utilizzati per la valorizzazione dei beni contenuti nel trust. Nel caso in cui il report non venga presentato nei termini e nelle modalità prescritte, il Giudice o altro soggetto previsto nell’atto istitutivo, potrebbe addirittura avere il potere di revocare il trustee dal suo ufficio.

Per concludere è necessario affrontare l’argomento della nullità del trust. Sebbene la Convenzione dell’Aja sostenga il principio di conservazione, il trust potrebbe essere considerato nullo se creato per compiere azioni illecite, come l’evasione fiscale o la frode, se contrario alla legge o istituito mediante coercizione, frode o violenza, oppure se la perdita del controllo dei beni del settlor è solo apparente.

Dunque, vista la complessità dell’argomento, è opportuno affidarsi a professionisti e trustee preparati e conoscitori della materia, al fine di essere sicuri che le proprie volontà siano effettivamente rispettate e tutelate correttamente.

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