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Nell’ottica della gestione e pianificazione patrimoniale occorre avere conoscenza di tutti gli strumenti che ci vengono messi a disposizione per poter individuare quale sia il migliore per le esigenze del cliente. Tra le varie forme societarie previste dal codice civile merita particolare attenzione la società semplice che si pone come modello residuale rispetto alle altre forme societarie ben più note (Snc, Srl ed Spa). Diversamente da quanto avviene per le altre tipologie di società, il nostro codice civile, all’art. 2249 cc, prescrive che la società semplice possa svolgere esclusivamente attività di natura non commerciale tra cui originariamente vi rientravano le società agricole ed artigianali. Il tratto peculiare della società semplice è il tipo di struttura, con un’organizzazione flessibile e semplice, che può anche adattarsi con più facilità alle esigenze dei soci che intendono costituirla. Si pensi che è possibile costituirla anche solo in forma orale, sebbene la forma scritta sia comunque richiesta per un’eventuale iscrizione nei registri pubblici. Ecco i principali elementi che la contraddistinguono dalle altre tipologie di società: Gli amministratori della società svolgono il ruolo fondamentale di gestione degli affari rientranti nell’oggetto sociale. Nel caso della società semplice, tutti i soci sono normalmente considerati amministratori della società ed è con il contratto sociale che si definiscono le regole di governance in modo da conformarle all’interesse dei soci, anche in un’ottica di bilanciamento dei poteri. Le scelte di governance dovranno essere ben oculate al momento del perfezionamento del contratto sociale per evitare che ogni socio-amministratore abbia potere gestorio totale o che si verifichino insormontabili “empasse” in caso di divergenze tra soci. Quale società di persone, la morte ed il recesso di uno dei soci influenzano notevolmente la continuità della società semplice. Al venir meno di uno dei soci consegue la liquidazione in denaro della sua quota. La liquidazione viene calcolata sulla base della quota del socio e sulla base della situazione patrimoniale della società nel giorno in cui lo stesso scioglimento si verifica. Le parti possono comunque prevedere regole ulteriori rispetto a quelle codicistiche favorendo o limitando la possibilità di circolazione delle partecipazioni (es. clausole di consolidazione). Flessibilità e adattabilità. La società semplice è considerata come un soggetto autonomo rispetto ai soci per cui è necessaria la determinazione del reddito d’esercizio tramite una relativa dichiarazione dei redditi. Come abbiamo detto sopra, le società semplici non possono svolgere attività commerciale. Pertanto, esse non producono reddito d’impresa. Sono invece produttrici di redditi di lavoro autonomo, fondiari e di capitali. Sono deducibili dal reddito lordo: Sono invece detraibili dall’imposta lorda: Dunque, vista la complessità dell’argomento e l’importanza di una adeguata strutturazione del contratto sociale, è opportuno affidarsi a professionisti preparati e conoscitori della materia, al fine di essere sicuri che le proprie esigenze siano effettivamente rispettate e tutelate correttamente.
Ma come funziona esattamente una società semplice? Quali sono i suoi punti di forza?Società Semplice: di cosa si tratta?
Oggi vediamo emergere un progressivo ampliamento delle attività che possono rientrare in questa forma societaria tra cui quelle inerenti professioni intellettuali, la gestione di patrimoni immobiliari, collezioni d’arte o di partecipazioni societarie. Tale estensione viene suffragata anche dalle norme di natura fiscale che, indirettamente, consentono di rafforzare l’interpretazione estensiva delle attività esercitabili, ma sempre entro il limite dell’attività non commerciale.Chi amministra la Società?
Salvo diversa pattuizione la forma generale di amministrazione è quella disgiuntiva.
In questa ipotesi tutti gli amministratori possono agire e prendere decisioni per conto della società, anche senza aver consultato gli altri membri. Ciascun socio ha però la facoltà di opporsi preventivamente all’operazione che un altro socio amministratore voglia compiere. È il legislatore stesso che in questo modo introduce un temperamento al potere dell’amministratore.
I soci tuttavia, possono liberamente derogare a tali regole generali e prevedere un’amministrazione congiuntiva con cui le decisioni gestorie devono essere prese congiuntamente tra i soci - amministratori e quindi all’unanimità. Questa forma di amministrazione può però generare un grande ostacolo all’operatività della società stessa rendendo difficile l’assunzione delle obbligazioni sociali.
La flessibilità di questo modello societario, tuttavia, sta proprio nella possibilità delle parti contrattuali di creare modelli diversi ed ulteriori rispetto a quelli codicistici tra cui, ad esempio, un amministratore unico, modelli misti, anche solo in relazioni ad alcuni specifici atti gestori o di prevedere decisioni a maggioranza.
A differenza delle società di capitali, ogni socio, normalmente, ha il potere di rappresentare la società e di compiere atti in suo nome che vincoleranno l’intera compagine sociale, salvo diversa volontà delle parti di limitare detti poteri rappresentativi.Perdite e utili: come funziona la distribuzione?
La partecipazione dei soci agli utili e alle perdite è un elemento essenziale all’interno di un’organizzazione attraverso la quale i soci hanno inteso svolgere un’attività. In linea di principio, gli utili e le perdite vengono ripartiti tra i soci in base ai conferimenti. Tuttavia, il contratto sociale può prevedere meccanismi diversi per la ripartizione degli utili e delle perdite, come ad esempio quote proporzionali o percentuali fisse a seconda delle esigenze specifiche dei costituenti. Unica norma imperativa è nel divieto di patto leonino, di cui all’art. 2247 c.c..
A questo aspetto si collega il tema della responsabilità. L’art. 2267 c.c. stabilisce che per le obbligazioni sociali risponde il patrimonio della società. Tuttavia, per queste obbligazioni sociali, ne rispondono illimitatamente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società con tutto il proprio lo patrimonio personale, salvo comunque il beneficium excussionis del patrimonio sociale. Pertanto, è fondamentale valutare attentamente i rischi e gli obblighi connessi a detta assunzione di obbligazioni sociali, poiché il socio, singolarmente o congiuntamente agli altri, ne risponde integralmente con tutti i propri beni presenti e futuri.
Nella società semplice esiste anche la figura del creditore particolare del socio, che rappresenta un soggetto che ha un credito diretto nei confronti di un socio. In caso in cui uno dei soci non riesca a far fronte ai propri debiti, il creditore particolare ha diritto a soddisfarsi sulla quota di partecipazione del socio nella società semplice, purché ne faccia richiesta tramite una procedura specifica prevista dalla legge.Morte, recesso ed esclusione di un socio
Infine, è importante considerare la responsabilità del socio uscente o degli eredi dopo la liquidazione. Anche dopo l'uscita o la morte di un socio, questi possono essere chiamati a rispondere delle obbligazioni sociali preesistenti o di eventuali debiti residui.Quali sono i vantaggi della società semplice? Perché sceglierla?
Sono questi i due tratti salienti che in un’ottica di pianificazione patrimoniale consentono di adeguare il modello alle esigenze del cliente.
Difatti la disciplina codicistica consente in quasi tutti gli aspetti di modificare ed adattare il modello sulla base delle esigenze ed interessi dei soci. La facilità di circolazione delle partecipazioni, la possibilità di modificare ed adeguare il contratto sociale al nuovo contesto in cui si troverà ad operare la società semplice negli anni successivi alla sua costituzione sono tutti elementi che rendono interessante questo modello.
Non da ultimo, se alcune clausole del contratto sociale vengono redatte correttamente e puntualmente, permettono una tutela piena dei soci, in quanto diventano non pignorabili, non sequestrabili e non possono essere oggetto di azioni esecutive da parte dei creditori.Tassazione
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