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L’istituto della rappresentazione è definito dall’art. 467 c.c. come il diritto proprio di un discendente di subentrare nel luogo e nel grado del proprio ascendente che non possa, ad esempio per premorienza, o non voglia succedere tramite rinuncia all’attribuzione. Occorre da subito precisare che, pur non emergendo espressamente dalla disposizione normativa, l’istituto opera sia in relazione alla successione legale, sia nella successione testamentaria. La ratio dell’istituto è di riconoscere ai discendenti, di norma eredi del rappresentato, di subentrare nel diritto successorio spettante al loro ascendente che non ha potuto o voluto succedere. Proprio con questo meccanismo, la rappresentazione determina la configurazione di una successione diretta del rappresentante quale successore iure proprio del de cuius e non del rappresentato. Ciò può essere facilmente desunto da quanto stabilito dall’art. 468, II c., c.c. che riconosce l’operatività dell’istituto anche se il discendente è indegno o ha rinunciato all’eredità del proprio ascendente. I presupposti oggettivi della rappresentazione sono quindi individuati dall’art. 467, I c., parte 2 e II c., c.c. e tra questi rientra l’ipotesi della volontaria dismissione della posizione successoria da parte del rappresentato. La rinuncia espressa è quindi indispensabile nell’ipotesi in cui l’attribuzione successoria sia qualificata come legato, in quanto quest’ultima non necessita di accettazione. Nella successione a titolo universale l’istituto può operare anche in caso di prescrizione del diritto di accettazione in assenza di rinuncia espressa. Su questi aspetti si riscontra un sostanziale allineamento degli interpreti mentre il dibattito si incentra principalmente all’ambito applicativo soggettivo della rappresentazione. In primo luogo la rappresentazione opera all’infinito, ex art. 469 c.c., nei confronti dei discendenti dei figli (rappresentazione in linea retta) e dei discendenti dei fratelli e sorelle del de cuius (rappresentazione in linea collaterale). Dottrina e giurisprudenza non sono però allineate nella delimitazione soggettiva delle norme sulla rappresentazione. Difatti la giurisprudenza segue una interpretazione letterale e tassativa dell’art. 468 c.c. affermando che la rappresentazione può operare solo se il soggetto istituito, che non può o non vuole accettare, è il figlio o un fratello o sorella del de cuius. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito tale interpretazione restrittiva. In primis, al coniuge del de cuius – si veda, da ultimo, Cass. 5509/2012 – è stata esclusa la possibilità di essere riconosciuto come rappresentato. Invero, è stata considerata manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale delle norme sulla rappresentazione in relazione agli art. 3 e 29 Cost. per disparità di trattamento. L’orientamento origina dalle considerazioni rese dalla Corte Costituzionale nell’ordinanza n. 15/2006 secondo cui la mancata previsione della figura del coniuge nell’art. 468 c.c. non è suscettibile di essere integrata da una pronuncia costituzionale poiché, in tal caso, verrebbe travalicata la discrezionalità legislativa e verrebbero coinvolte valutazioni eccedenti i poteri della Corte stessa. Inoltre, ai fini della rappresentazione, la vocazione ereditaria deve riguardare solo, in linea retta, i figli del de cuius e, in linea collaterale, i fratelli o le sorelle di quest’ultimo (ex multis Cass. 22840/2009). In questo senso, l’art. 648 c.c. deve essere interpretato e letto in chiave tassativa e le figure del rappresentante e del rappresentato non possono essere ricondotte all’intera categoria dei successibili. Si esclude, quindi, l’applicazione dell’istituto nei casi in cui il soggetto istituito dal testatore sia un nipote ex filio o ex fratre dello stesso. Autorevole dottrina e parte della giurisprudenza di merito hanno affermato, invece, l’estensibilità dell’applicazione della rappresentazione anche nel caso di vocazione di un nipote. Queste tesi si fondano, da un lato, sulla formulazione della norma e, dall’altro, su elementi logico-sistematici. Quanto alla formulazione, viene rilevato che l’art. 648 c.c. indicherebbe solo i rappresentanti, discendenti in linea retta e collaterale (ossia i soggetti a cui favore opera l’istituto) e non anche la figura del rappresentante: la rappresentazione opera solo in favore dei discendenti dei figli o dei discendenti dei fratelli e sorelle. Al dato letterale si accompagna anche un elemento finalistico e sistematico secondo cui la rappresentazione è volta a consentire la conservazione del patrimonio ereditario all’interno della medesima stirpe familiare. In aggiunta, l’art. 469 c.c. prevede l’applicazione dell’istituto “all’infinito” rendendo irrilevante la figura del rappresentato, purché sempre discendente di figlio o fratello. Sarebbe quindi irragionevole, secondo questo orientamento, non applicare la rappresentazione ai nipoti e ai loro discendenti per il solo fatto che il primo vocato non sia figlio o fratello del de cuius. La Corte di Cassazione, tuttavia, continua a ritenere questi elementi non sufficienti a superare l’orientamento restrittivo da essa seguito.
Alla luce di quanto ricostruito, la pianificazione patrimoniale e successoria diviene fondamentale per una corretta impostazione del passaggio generazionale in cui il testamento assume un ruolo determinante. In questo caso, per poter assicurare la permanenza del patrimonio all’interno della stirpe e ‘forzare’ l’applicazione della rappresentazione è fondamentale predisporre una specifica disposizione testamentaria. Per raggiungere tale effetto in favore del nipote e dei suoi discendenti è necessario individuare comunque come diretto successore il proprio figlio anche se premorto rispetto alla redazione del testamento. Così facendo, la clausola sarebbe valida ed efficace anche se, conseguentemente, per rappresentazione gli effetti delle disposizioni attributive potranno essere diretti a favore dei successivi discendenti che, subentrando in luogo del loro ascendente premorto, possono avere alcuni importanti benefici, tra cui anche la conservazione della quota di legittima che spetterebbe al rispettivo ascendente.
Avv. Tommaso Tisot e Avv. Guido Gubbi- Tisot Iuris Società tra Avvocati s.r.l.
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