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Nell’ambito della pianificazione patrimoniale e soprattutto per la corretta impostazione dei passaggi generazionali deve essere esaminato l’atto di testamento. La successione può avvenire per legge o per testamento. Nel primo caso, in assenza di un atto testamentario, è la legge che disciplina in via generale l’attribuzione dei beni del defunto con attribuzione integrale o pro-quota del patrimonio ai soggetti indicati nell’art. 565 c.c. e secondo l’ordine previsto dalle successive disposizioni. L’atto testamentario è lo strumento che consente al disponente di scegliere come allocare i propri diritti nei limiti stabiliti dalla legge (es. il rispetto delle quote degli eredi legittimari). Il testamento, ex art. 587 c.c., è l’atto di ultima volontà di un soggetto, c.d. atto mortis causa, che trova la sua ragion d’essere proprio nella morte del disponente e solo da questo momento che è idoneo a produrre i suoi effetti giuridici. Così come originariamente concepito, l’atto testamentario è lo strumento di allocazione delle proprie risorse patrimoniali successivamente alla morte. Sempre più frequentemente, oltre alle disposizioni a contenuto economico, vengono aggiunte anche clausole aventi ad oggetto disposizioni di natura non patrimoniale la cui validità è sancita espressamente dal comma 2 dell’art. 587 c.c. anche in assenza di disposizioni di carattere patrimoniale. In questo caso ci sarà una combinazione tra le regole della successione testamentaria e quelle della successione legittima per quanto non previsto. Queste disposizioni di natura non patrimoniale vengono distinte in tipiche (previste espressamente dal codice civile come il riconoscimento di un figlio ex art. 254 c.c.) e quelle atipiche come, ad esempio, le decisioni inerenti la sepoltura, le opere d’ingegno od anche la segretezza della corrispondenza. Il testamento è quindi uno strumento importantissimo nell’ottica della pianificazione patrimoniale con cui il cliente può stabilire come allocare le sue risorse secondo le proprie volontà. Si pensi l’importanza del testamento nell’ipotesi di successioni riguardanti imprese familiari o società. La mancata predisposizione di una corretta volontà testamentaria ai fini del subentro dei beneficiari nell’azienda, in assenza di una precedente pianificazione inter-vivos, è un grande fattore di rischio per la prosecuzione dell’attività di impresa sia dal punto di vista della governance che degli assetti proprietari. Anche in questo caso è il testatore che unilateralmente, sulla base delle proprie scelte, può decidere liberamente come indirizzare la prosecuzione dell’attività e a chi affidarne la prosecuzione.Quali sono le caratteristiche del testamento?
Il contenuto del testamento
Negli ultimi anni con lo sviluppo della telematica e la fruizione di servizi digitali è nato il concetto di “eredità digitale”. Con tale espressione si fa riferimento ad un insieme di disposizioni che riguardano “asset” di varia natura tra cui il contenuto di smartphone e computer o anche le credenziali di accesso a vari account presenti sul web come i social network. In questo caso, è il disponente che può liberamente scegliere la sorte di questi account proprio con l’atto testamentario o optando per la loro segretezza, con sostanziale perdita del contenuto, oppure consentirne agli eredi l’accesso. Inoltre, il testatore può anche dare indicazioni specifiche sulla futura gestione o sull’utilizzo di questi account e/o del loro contenuto anche attraverso la nomina di un “esecutore testamentario”.
Il testamento può avere ad oggetto disposizioni a titolo universale o particolare.
Le disposizioni a titolo universale comportano l’attribuzione della qualità di erede con tutte le conseguenze di legge (necessità di accettazione, subingresso in tutte le situazioni attive e passive).
Le disposizioni a titolo particolare, c.d. legati, attribuiscono al beneficiario uno specifico diritto o bene (salvo che la relativa attribuzione non sia intesa quale parte della quota ereditaria). Queste attribuzioni non necessitano di accettazione poiché il loro beneficiario risponde, eventualmente, nei limiti del valore dell’attribuzione. Al beneficiario, in ogni caso, è lasciata la scelta di rinunciare al legato.
L’istituto del testamento, illustrato sin qui nei suoi caratteri essenziali, non deve essere confuso con il c.d. “testamento-biologico”. Quest’ultimo, infatti, è un atto giuridico inter vivos, non mortis causa, con cui vengono indicate delle scelte inerenti il fine-vita e che producono effetti quando il soggetto non è più in grado di esprimere la sua volontà seppur ancora in vita.
È quindi chiara la differenza tra i due istituti.A cosa serve il testamento?
Inoltre, la duttilità contenutistica consente di disciplinare correttamente l’allocazione degli asset secondo le volontà del disponente anche dal punto di vista dell’ottimizzazione fiscale per l’eventuale imposta di successione.
Da non trascurare anche la sua costante modificabilità nel corso degli anni, con conseguente possibilità di adattamento alle nuove esigenze o ai nuovi scopi a cui il disponente è interessato o intende destinare il proprio patrimonio.
Dunque, vista la complessità dell’argomento, è opportuno affidarsi a professionisti preparati e conoscitori della materia per essere sicuri che le proprie esigenze siano effettivamente rispettate e tutelate. Oltretutto, una corretta consulenza consente anche di evitare complesse controversie giudiziarie che possono emergere a seguito delle vicende successorie attraverso una corretta distribuzione delle risorse in modo da rispettare tutte le limitazioni imposte dalla legge.
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