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Nel Code Civil francesce, invece, vi è la previsione del divieto dei patti sulle successioni future agli artt. 722, 1130, o.2, 791, 943, 138, 1600, 1837. Nell’ordinamento francese la nozione di patto successorio abbraccia una ampia fenomenologia, nella quale rientrano atti strutturalmente e casualmente eterogenei che ha legittimato un’applicazione estesa del divieto da parte della giurisprudenza che lo ritiene un principio di ordine pubblico. Nel diritto francese è però ammessa, dal 2006, la rinuncia anticipata all’azione di riduzione, introdotta dagli artt. 929 e ss., da formularsi mediante atto notarile, a vantaggio di soggetti determinati. Secondo la miglior dottrina si intravede anche in Francia la volontà di incoraggiare l’accordo in vita tra gli eredi. Vista la delicatezza della vicenda, il sistema giuridico francese richiede obbligatoriamente la presenza di due notai per ricevere la rinuncia (art. 930). Si ricorda che in Francia oggi, come eccezione al divieto dei patti successori, sono ammesse anche la “clause commerciale”, la “donation – partage” a vantaggio di una cerchia di soggetti più ampia dei discendenti (art.1075), nonché la donazione transgenerazionale, che permette di saltare una generazione. La “donation – partage”, in particolare, consente la distribuzione del patrimonio in vita tra i legittimari con il loro consenso. L’Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (il codice civile) austriaco ai paragrafi § 1249 e 1253 disciplina il contratto successorio con due importanti limitazioni: in primo luogo la possibilità di stipulare tale contratto è riservata esclusivamente ai coniugi, in secondo luogo il potere di disporre è limitato quantitativamente, essendo un quarto del patrimonio, comunque, nella libera disponibilità del de cuius. Viste queste enormi differenze nel contesto giuridico europeo, si è reso necessario un intervento legislativo che potesse agevolare il riconoscimento dei diritti acquisiti tramite tali patti. L’Unione Europea ha a questo scopo emanato il Regolamento 650/2012 con l’obbiettivo di “contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che attualmente incontrano difficoltà nell’esercizio dei loro diritti nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere”. Prosegue il Regolamento al considerando 7 affermando che “Nello spazio europeo di giustizia, i cittadini devono poter organizzare in anticipo la propria successione. I diritti di eredi e legatari, di altre persone vicine al defunto nonché dei creditori dell’eredità devono essere garantiti in maniera efficace”. I patti successori sono definiti all’art. 3, par.1, lettera b) come l’accordo, anche derivante da accordi reciproci, che conferisce, modifica o revoca, con o senza corrispettivo, diritti nella successione futura di una o più persone parti dell’accordo. In dottrina si rileva che “in tema di scelta di legge è bene subito ricordare anche la regola introdotta in materia di patti successori (art.25), laddove si prevede che, nel caso in cui il patto sia concluso per regolare la successione di più di una persona, essa possa essere disciplinato secondo la legge scelta tra quelle che avrebbero potuto essere scelte anche da uno solo di coloro che partecipa al patto successorio può scegliere una legge che consente e disciplina il patto stesso, anche per gli altri paciscenti il patto sarà valido conformemente a tale legge. Così la coppia italo-tedesca, ad esempio, potrà fare la scelta per la legge tedesca, e concludere così un patto successorio che regolerà anche la successione del coniuge italiano. Restano fuori da questa previsione normativa i patti che riguardano la successione di un terzo. Quando il patto regola la successione di una sola persona, la sua ammissibilità e validità è retta dalla legge che sarebbe applicabile a questa persona se fosse deceduta il giorno in cui il patto è stato stipulato (art. 25, par. 1). Quando, invece, deve regolare successioni di più persone, deve essere ammissibile secondo tutte le leggi che avrebbero regolato le successioni di ciascuna delle persone interessate mentre la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti, comprese le condizioni per il suo scioglimento sono regolati dalla legge che presenta il collegamento più stretto (art. 25, par.2). Le parti possono tuttavia scegliere la legge applicabile, nei termini consentiti dall’art.22, tra quelle che la persona o una delle persone interessate avrebbe potuto scegliere (art. 25, par. 3). La scelta, ad avviso della dottrina, si deve restringere alla legge nazionale al momento della stipula del patto. L'art. 35 del Regolamento consente di opporre il limite dell'ordine pubblico all'applicazione di leggi straniere in presenza di una manifesta incompatibilità, ma deve escludersi che ciò valga con riferimento ai patti successori, poiché si impedirebbe l'applicazione dell'art. 25 Reg., cui è invece riservata particolare attenzione in sede comunitaria Il Regolamento fa chiarezza almeno nell'escludere radicalmente dall'ordine pubblico internazionale il divieto dei patti successori; esso rimarrebbe, invece, impregiudicato sul piano interno. In ogni caso il divieto sancito dalla norma nazionale sarà superabile non soltanto attraverso il trasferimento stabile della residenza in un paese il cui ordinamento sia permissivo, ma pure tramite la conclusione di un patto con una controparte soggetta ad una legislazione ugualmente liberale. Quindi nel caso di coniugi separati, di nazionalità italiana, che intendano regolare le loro successioni mediante un patto successorio, contenente delle disposizioni e delle rinunce reciproche, anche se uno ha la residenza abituale in Germania e l’altro in Italia, il loro progetto è reso impossibile dall’applicazione cumulativa della legge tedesca (favorevole all’ammissibilità del patto) e della legge italiana (ostile al patto). La possibilità di scegliere la legge applicabile al patto (art.25, par. 3) non cambia nulla, giacchè i coniugi che sono entrambi italiani, potrebbero comunque scegliere soltanto la legge italiana. Diversamente, qualora una cittadina tedesca con residenza abituale in Italia abbia sottoposto per testamento la propria successione alla legge tedesca e in conformità a tale legge, conclude un patto successorio con i suoi figli, tale patto, valido per la legge tedesca, resta valido grazie all’art. 25, par. 1, anche se la de cuius, alcuni anni dopo, decida di revocare il propria scelta di legge, il che ha come effetto di rendere la legge italiana applicabile alla successione (art. 21, par.1). Per concludere si ricorda che la dottrina prevalente considera che i patti successori, in sede di qualificazione, debbano essere ascritti alle successioni anziché ai contratti, soluzione che sembra da accettare, se non altro per le conseguenze distorsive cui porterebbe la tesi opposta. Inoltre, la dottrina e la giurisprudenza sono per la loro compatibilità con l’ordine pubblico internazionale. Una visione dell’ordine pubblico internazionale improntata alla prospettiva sopra tratteggiata, che consideri cioè l’ordine pubblico interno, sarebbe assai illuminante, anche perché, come si è perspicuamente notato il divieto di patti successori viene applicato dalla giurisprudenza con un’elasticità maggiore di quanto il testo di legge lascerebbe ipotizzare. Ciò non può che militare in favore della compatibilità di questi istituti con il c.d. ordine pubblico internazionale, con la conseguente possibilità di porre in essere in Italia tali pattuizioni. D’altronde, lo stesso riconoscimento del trust mediante l’adesione dell’Italia alla Convenzione dell’Aia del 1° luglio 1985 contiene un’indicazione pressoché irreversibile in quel senso.
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